Art. 2.
(Attività di cooperazione allo sviluppo).

      1. L'attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa può essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e multibilaterale.
      2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione dell'attività di cooperazione allo sviluppo sono determinati su base triennale in sede di legge finanziaria. Allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri è allegata una relazione previsionale e programmatica in cui sono illustrate, in particolare, le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie e l'indicazione degli strumenti di intervento.
      3. Nell'attività di cooperazione allo sviluppo rientrano:

          a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, di infrastrutture, di attrezzature e di servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire Il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

          b) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività e al capitale di organismi, di banche e di fondi internazionali impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché nell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea;

          c) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, di amministrazione e di gestione, di valutazione e di monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

 

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          d) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini dell'attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

          e) il sostegno alla realizzazione di progetti e di interventi ad opera di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 27, anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;

          f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e l'eliminazione di ogni forma di discriminazione sociale della donna attraverso la sua diretta partecipazione in ogni settore di intervento;

          g) l'adozione di programmi di riconversione agricola nei Paesi in via di sviluppo per ostacolare la produzione di sostanze stupefacenti;

          h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche in ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo agli scambi di ospitalità tra i giovani;

          i) la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo per la promozione di uno sviluppo economico endogeno ed ecosostenibile;

          l) l'adozione di strumenti e di interventi, anche di natura finanziaria, per favorire gli scambi tra i Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni nonché la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e con l'azione dell'Unione europea;

 

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          m) il sostegno a programmi di informazione e di comunicazione per favorire una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e di sviluppo dei Paesi beneficiari;

          n) l'utilizzo di conoscenze e di tecnologie italiane in grado di intensificare, nei Paesi in via di sviluppo, i rapporti eventualmente già instaurati in ambito nazionale tra le istituzioni pubbliche e il settore privato.

      4. Le attività di cui alle lettere a), c), d), e), f), h) e n) del comma 3 possono essere attuate, in conformità con quanto previsto dall'articolo 4, anche utilizzando le strutture pubbliche delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.